IL GRATUITO PATROCINIO

Rivolgetevi ad Arco Consumatori per richiedere l’assistenza di professionisti convenzionati ed abilitati al patrocinio a spese dello Stato .

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria.

In particolare, è assicurato il patrocinio (art. 74 DPR 115/2002):

  1. nel processocivile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
  2. nel processo penaleper la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In buona sostanza, le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato. Il legale non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 85 c. 3 DPR 115/2002 e art. 29 c. 8 Codice deontologico forense).

Il cittadino in difficoltà può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:

  • per difendersi (ad esempio, nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri),
  • per agire (ad esempio, per tutelare un suo diritto),
  • in ogni stato e grado del processo.

Invece, se il beneficiario è soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.

Quindi, per godere del gratuito patrocinio, occorre esservi ammessi.
La legge prescrive i requisiti necessari tra i quali spicca la necessità che le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, è negato il diritto di ottenere il patrocinio gratuito allorché le ragioni avanzate dal richiedente siano pretestuose.
Il motivo è ovvio: le spese del gratuito patrocinio sono a carico della collettività, quindi, è possibile accedervi solo ove vi sia davvero necessità.

Prima di analizzare l’istituto, ricordiamo la differenza rispetto alla difesa d’ufficio con cui spesso è confuso.

L’istituto del gratuito patrocinio trova il proprio ubi consistam nell’art. 24 c. 3 della Costituzione; la norma, infatti, stabilisce che siano assicurati non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Si sostanzia nel diritto alla cosiddetta difesa tecnica, ossia ad essere assistiti nel processo da un esperto.

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli.

Tale diritto è previsto anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) che all’art. 6 c. 3 llett. C, dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia».

La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002).

Chi ha diritto al gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:

  • i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
  • i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
  • gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Invece, sono esclusi dal beneficio (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002) i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

  • associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bisp.),
  • reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bisp.,
  • reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bisp.),
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quaterDPR 43/1973);
  • produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di:

  • un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (D.M. 23 Luglio 2020).

Tale importo viene aggiornato ogni due anni.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:

  • che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento et cetera;
  • che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
  • che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).

Il richiedente deve allegare un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito.

Il richiedente straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, deve allegare una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.

Per l’esatta quantificazione del reddito, è consigliabile che il richiedente si rivolga al proprio commercialista di fiducia o ad un patronato.

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