TELECOMUNICAZIONI E INTERNET

Problemi con le bolletta telefonica?

Con un abbonamento televisivo Pay-tv ?

Cos’è e come funziona la conciliazione;

un sistema gratuito per vedere rispettati i tuoi diritti

Hai ricevuto una bolletta che ti sembra troppo alta, la tua linea non funziona regolarmente o hai altri problemi che non riesci a risolvere con il servizio clienti? Addebiti imprevisti ed improbabili ?

Il primo passo da fare è inviare un reclamo scritto e, se non ottieni risposta o non sei soddisfatto, la soluzione ai tuoi problemi la puoi trovare rivolgendoti ad un’associazione di consumatori o ad un organismo creato apposta per risolvere le controversie tra clienti e gestori telefonici: il CORECOM (Comitato Regionale delle Comunicazioni), presente in ogni regione, ha proprio l’obiettivo di promuovere la conciliazione tra utenti e operatori delle telecomunicazioni (relativamente a telefonia fissa e mobile, internet, pay- tv,…).

Bisogna sapere chela conciliazione deve essere tentata obbligatoriamente prima di ricorrere al giudice. Rivolgersi al CORECOM o ad un’associazione di consumatori Arco per tentare la conciliazione è perciò il primo passo, necessario per dirimere la controversia; se il tentativo fallisce, allora ci si può rivolgere al giudice. Vista l’obbligatorietà del tentativol’istanza di conciliazione sospende i termini per agire in sede giudiziaria,nonchè nessuna azione da parte delle società di recupero credito possono proseguire.

Il tentativo di accordo tra le parti viene messo in atto dal CORECOM attraverso un’udienza di conciliazione, condotta da un conciliatore , che invita le parti ad esporre le proprie ragioni per cercare una soluzione gradita ad entrambe.

Se le parti trovano un accordo, il conciliatore scrive e fa firmare alle parti un verbale di conciliazione che, se non rispettato, può essere fatto valere come titolo esecutivo (in buona sostanza, ha lo stesso valore di una sentenza). Se la conciliazione invece non riesce, l’utente ha due possibilità: o ricorrere al giudice, oppure chiedere, entro tre mesi, che sia il CORECOM stesso a pronunciarsi sulla vicenda.

La procedura davanti al CORECOM ha il vantaggio di essere gratuita e di consentire, nella maggior parte dei casi, di risolvere controversie che altrimenti davanti alla giustizia ordinaria potrebbero durare anche anni e con costi decisamente anti-economici. Gli Esperti di Arco Consumatori operano in tutta lItalia e da trent’anni sono affianco al Consumatore per agevolare e tutelare.

ARCO CONSUMATORI offre l’assistenza di CONCILIATORI ABILITATI nel settore della telefonia, per consigliarti ed assisterti nel far valere le tue ragioni contro la compagnia telefonica.
Il Corecom infatti, pur aiutando le parti a raggiungere un accordo, non fornisce agli utenti nessun tipo di consulenza e tutela legale.
Capita così che, anche per contestazioni importanti,l’utente si trovi solo e senza conoscenza dei propri diritti davanti ad esperti avvocati inviati dalle compagnie telefoniche.
Per ovviare a questa situazione didisparità, ARCO CONSUMATORI ti offre il servizio di assistenza davanti al Corecom.

Telefonia fissa e mobile: gli indennizzi possibili

Sono previsti molti indennizzi per i disservizi telefonici: vediamo quali sono.

Nel mondo attuale hanno grande diffusione i servizi telefonici; tuttavia, sono quotidiani anche i difetti di funzionamento di questi prodotti e gli inadempimenti degli operatori che li forniscono. Per questo l’Autorità di garanzia delle comunicazioni ha adottato un regolamento che stabilisce una serie di indennizzi dovuti agli utenti per quei casi in cui le compagnie telefoniche non adempiano ai loro obblighi[1].Vediamo in sintesi quali sono i diritti previsti per i consumatori dei prodotti telefonici.

Ritardata attivazione del servizio

Può innanzitutto accadere che la compagnia telefonica ritardi l’attivazione del servizio richiesto, non rispettando la clausola del contratto stipulato con l’utente che la obbliga a mettere in funzione il servizio entro una certa data, o comunque non rispettando le informazioni fornite al cliente circa i tempi dell’intervento di attivazione: in questi casi la compagnia è tenuta a pagare all’utente la somma di € 7,50 per ogni giorno di ritardo. Lo stesso indennizzo deve essere pagato quando la compagnia ha fatto riferimento, per giustificare il suo ritardo, ad impedimenti tecnici od amministrativi in realtà non esistenti.

Illegittima sospensione o disattivazione del servizio

Accade anche che la società fornitrice del servizio telefonico lo sospenda o lo disattivi senza un giustificato motivo, oppure senza inviare un preavviso che informi il cliente della intenzione di procedere alla sospensione od alla disattivazione: in questi casi, la compagnia telefonica dovrà pagare all’utente la somma di € 7,50 per ogni giorno di sospensione o disattivazione.

Malfunzionamento del servizio

Può succedere che la fornitura del servizio telefonico sia totalmente interrotta per motivi tecnici che dipendono dalla compagnia: in questo caso occorrerà pagare all’utente la somma di € 5,00 per ogni giorno di mancato funzionamento; se, invece, il malfunzionamento rende solo parzialmente interrotto il servizio, allora la cifra da corrispondere al cliente sarà pari ad € 2,50. Quando il malfunzionamento del servizio dipende dal ritardo della compagnia telefonica nel riparare il guasto, questi indennizzi sono dovuti per tutto il periodo che intercorre fra la proposizione del reclamo ed il ripristino del servizio.

Omessa o ritardata portabilità del numero

Spesso, poi, gli operatori telefonici ritardano la portabilità del numero, ovvero il trasferimento del numero dell’utenza nella rete di un operatore diverso da quello originario. I termini per la portabilità sono molto ristretti, in quanto il citato trasferimento deve avvenire entro un giorno lavorativo [2]. In caso di mancato rispetto di questi termini, la compagnia telefonica è tenuta a pagare la somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo per le utenze fisse, e di € 2,50 per le utenze mobili.

Attivazione di servizi non richiesti

È frequente, poi, il caso in cui gli operatori di telefonia attivino servizi, profili od offerte mai richiesti dall’utente. In questo caso è innanzitutto previsto il diritto del cliente di ottenere la restituzione dei prezzi applicati per la fornitura di prodotti mai domandati; dopodiché, è stabilito che la compagnia deve versare ai clienti la somma di € 5,00 per ogni giorno in cui è rimasto attivo il prodotto che non si è mai richiesto.

Perdita del numero

Quando il cliente perde la possibilità di usare il proprio numero di telefono per colpa della compagnia telefonica, ha diritto a percepire la somma di € 100,00 per ogni anno di utilizzo del numero: il limite massimo del risarcimento, per questi casi, è pari ad € 1000,00.

Mancata o errata indicazione nell’elenco del telefono

Quando i dati del cliente non vengono indicati nell’elenco del telefono, oppure vengono indicati in modo scorretto, è previsto il diritto di percepire la somma di € 200,00 per ogni anno di disservizio.

Omessa o ritardata risposta ai reclami

Quando l’utente propone un reclamo per un disservizio, la compagnia telefonica ha l’obbligo di rispondere. La risposta deve pervenire entro quarantacinque giorni dall’inoltro del reclamo, o nel termine più breve che risulti previsto nelle Carte dei servizi di cui ogni singola compagnia si deve dotare. Trascorsi invano gli indicati termini, la compagnia è tenuta a corrispondere al cliente l’indennizzo di mancata o ritardata risposta al reclamo, che è pari ad € 1,00 al giorno fino ad un massimo di € 300,00.

Regole specifiche per le utenze business

Tutte le disposizioni che abbiamo esposto valgono per le utenze private non commerciali. Per le utenze di tipo business, ovvero connesse agli affari imprenditoriali dell’utente, gli indennizzi previsti per ritardata attivazione dei servizi, per sospensione o disattivazione ingiustificata, per malfunzionamento totale o parziale e per omessa o ritardata portabilità sono raddoppiati; gli indennizzi previsti per omessa od errata indicazione nell’elenco telefonico e per omessa o ritardata risposta al reclamo sono invece quadruplicati.

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